[an error occurred while processing this directive] - Visitatori Unici Oggi: [an error occurred while processing this directive]  
     
Novità
Area Riservata
Documenti
Links


Articolo 1

NOME E SEDE

1. È costituita l’Associazione: Dirigenti per l’innovazione - Associazione Allievi della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione -.
2. L’associazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.


Articolo 2

FINALITA'


1. L’Associazione promuove la crescita culturale, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale dei soci e favorisce la diffusione delle qualità manageriali nella pubblica amministrazione, ispirandosi ai valori di correttezza e trasparenza.

2. L'Associazione promuove lo sviluppo e la qualità degli istituti di formazione manageriale, anche realizzando studi e analisi riguardanti la professionalità del dirigente nelle amministrazioni pubbliche e favorendo scambi culturali con associazioni analoghe del settore pubblico e privato, anche di livello internazionale.

3. L’Associazione persegue tali scopi attraverso le seguenti attività:

a) creazione di una identità forte e nuova del dirigente;
b) creazione di una rete tra i soci;
c) collaborazione con la SSPA;
d) confronto con attori istituzionali, politici, sociali ed economici, finalizzato allo scambio di esperienze e culture professionali.

4. L’Associazione è senza scopo di lucro e non persegue finalità politiche e sindacali.


Articolo 3

SOCI


1. L’adesione all’Associazione è aperta a tutti gli ammessi ai corsi di reclutamento dirigenziale organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 165/2001. La qualità di socio si acquista col versamento del contributo periodico

2. Ciascun socio può proporre al consiglio l’ingresso, in qualità di socio, di persone che per formazione professionale condividano gli scopi e lo spirito dell’Associazione. In tal caso il consiglio valuta la candidatura e fornisce un parere motivato all’assemblea che delibera a maggioranza dei presenti.

3. Sono soci onorari le persone designate dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del consiglio, tra coloro che si siano distinti, nel mondo accademico e professionale, per particolari meriti riconducibili alle medesime finalità dell’Associazione. I soci onorari non versano il contributo periodico, e non sono eleggibili a cariche sociali.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso volontario;
b) per decadenza, previa diffida, in caso di mancata corresponsione del contributo periodico;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio, nei confronti di soci che violino il presente statuto o che si rendano responsabili di comportamenti gravemente irrispettosi o contrari alle finalità dell’Associazione.


Articolo 4

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’assemblea;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il collegio di probiviri.

2. L’espletamento delle cariche associative è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti posti dal bilancio.


Articolo 5

L’ASSEMBLEA


1. L’assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota.

2. L’assemblea è organo di indirizzo e di controllo, e assicura che l’azione complessiva dell’Associazione consegua gli obiettivi definiti dalla maggioranza dei soci.

3. L’assemblea ha competenza esclusiva per l’adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) l’elezione del presidente, dei membri del consiglio, dei membri del collegio di probiviri;
b) l’adozione di atti d’indirizzo che impegnino il consiglio;
c) l’approvazione dei piani finanziari, il bilancio, il conto consuntivo; d) l’esclusione di soci;
e) le modifiche allo statuto;
f) l’adozione degli altri atti specificamente attribuiti dal presente statuto o dalla legge.


Articolo 6

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’assemblea è convocata e presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un membro del consiglio da lui delegato. L’assemblea è convocata:

a) alla data stabilita dall’assemblea stessa;
b) quando lo richiede il consiglio;
c) quando lo richiede un quinto dei soci;
d) almeno una volta l’anno.

2. L’iniziativa delle proposte di atti di competenza dell’assemblea spetta, in via generale, al presidente, al consiglio ed a un decimo dei soci. L’ordine del giorno è comunicato nella convocazione, che dev’essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo.

3. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

4. Hanno diritto al voto i soci effettivi ed onorari. Le votazioni sono effettuate con voto segreto per le elezioni degli organi e quando riguardano persone; negli altri casi si vota per alzata di mano. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. Le deliberazioni di esclusione dei soci sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

5. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci. Non sono cumulabili più di tre deleghe.

6. All' inizio di ogni seduta il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.


Articolo 7

IL CONSIGLIO


1. Il consiglio è incaricato della gestione delle attività al fine del raggiungimento degli obiettivi associativi.

2. Il consiglio:

a) cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
b) redige la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo che propone alla deliberazione dell’assemblea, la quale li approva con eventuali modifiche;
c) dichiara la decadenza e propone all’assemblea l’esclusione di soci;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

3. Il Consiglio è composto dal presidente e da otto soci eletti dall’assemblea.

4. Il Consiglio può eleggere al proprio interno un vicepresidente.

5. I componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni dei membri del consiglio, ogni socio esprime due preferenze tra i soci che abbiano espressamente avanzato la propria candidatura.

6. Le dimissioni acquistano efficacia, se confermate, dopo la discussione in assemblea. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un socio consigliere subentra nella carica il primo dei non eletti.


Articolo 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, che presiede le riunioni, o su richiesta di tre consiglieri.
2. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il consiglio può istituire giunte operative incaricate della gestione di specifiche attività, affidandone la direzione ad un suo membro.


Articolo 9

IL PRESIDENTE

1. Il presidente viene eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Se nessun candidato risulta eletto, si procede a ballottaggio tra i due maggiormente votati al primo scrutinio, tenendo conto solo dei voti validamente espressi. Il presidente resta in carica due anni.

2.Il presidente:

a) convoca e presiede l’assemblea e il consiglio;
b) rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti di terzi;
c) ha poteri di spesa dei fondi dell’associazione fino al limite fissato dall’assemblea, oltre il quale ogni spesa deve essere autorizzata dal consiglio.
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.


Articolo 10

COLLEGIO DI PROBIVIRI

Il collegio di probiviri dirime le controversie insorte tra i soci, o tra i soci e gli organi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme statutarie. Il collegio di probiviri può chiedere che le questioni di propria competenza vengano inserite nell’ordine del giorno del consiglio o dell’assemblea. Il collegio di probiviri è composto di tre soci. L’incarico è incompatibile con le altre cariche associative.


Articolo 11

GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO

1. Il consiglio individua tra i soci il tesoriere.  Il tesoriere tiene la contabilità. In particolare:

a) redige la bozza tecnica del bilancio ed il conto consuntivo;
b) cura la riscossione delle entrate e l’effettuazione delle spese deliberate dagli organi competenti, registrandole in apposite scritture;
c) custodisce i registri contabili e le relative documentazioni.

3. L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
4. Gli avanzi di bilancio devono essere reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.
5. In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali avanzi di bilancio saranno devoluti in beneficenza.


Articolo 12

MODIFICHE ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO


1. Il presente statuto può essere modificato su proposta del consiglio o di almeno un quinto dei soci. Le modifiche sono deliberate con la maggioranza di tre quinti dei soci.

2. Lo statuto s’interpreta secondo buona fede.
Chi Siamo
Iscriviti
News Letter
E-Groups




Valid HTML 4.01!